L’ultima sentenza della Cassazione in materia di costo dell’acqua spiega chi deve provare il guasto in caso di bolletta sproporzionata addebitata dal fornitore al condominio
Le bollette dell’acqua con importi improvvisamente elevati rappresentano una delle contestazioni più frequenti nella gestione condominiale che vengono rivolte all’amministratore. Quando il consumo registrato appare incompatibile con gli usi ordinari del fabbricato la domanda che viene rivolta è sempre la stessa: chi deve dimostrare il guasto, il gestore del servizio o il condominio?
Su questo punto interviene la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20540 del 21 luglio 2025 che affronta il tema dell’onere della prova nei consumi idrici anomali e dei doveri di collaborazione tra gestore e utente/condomino.
Se esaminiamo il caso oggetto della decisione degli ermellini, possiamo vedere che un condominio aveva contestato un’ingiunzione di pagamento di bollette di acqua ritenendo che i consumi fossero anomali e riconducibili a un malfunzionamento del contatore generale dell’impianto di proprietà del gestore. Lamentando, inoltre, che lo stesso non aveva adottato delle iniziative informative idonee e che non avesse effettuato verifiche tempestive.
La decisione della Corte di cassazione in un orientamento, già noto ai più, che la lettura del contatore non costituisce prova assoluta, ma una presunzione semplice di correttezza. Ciò sta a significare che, se l’utente contesta consumi abnormi, il gestore non può limitarsi a produrre la bolletta, ma deve dimostrare il regolare funzionamento del contatore e la correttezza del sistema di rilevazione. Oltre che la regolarità dell’erogazione e della contabilizzazione.
Tuttavia, non basta che il condominio affermi che il consumo è “troppo alto”, ma è necessario che provi di essersi attivato tempestivamente dopo che è venuto a conoscenza dell’anomalia dei consumi controllando l’intero impianto. Oltre che a richiedere al gestore di effettuare verifiche tecniche e dimostrare di aver adottato ogni cautela per evitare ulteriori dispersioni o aggravi dei danni. Va ricordato che la ripartizione delle spese segue la tabella millesimale come previsto dall’art. 1123 del codice civile.
Per quanto riguarda a chi spetta provare il guasto, la risposta corretta, alla luce della sentenza, è che dipende dal tipo di guasto. Se si contesta il contatore o la misurazione, spetta senz’altro al gestore provare il corretto funzionamento del misuratore e la regolarità della misurazione.
Se si verifica una perdita interna o un difetto dell’impianto condominiale l’onere della prova spetta al condominio che deve dimostrare di aver vigilato, manutenuto e verificato tempestivamente le tubazioni e gli altri impianti interni. Se il condominio resta inattivo, l’inerzia può incidere negativamente sulla contestazione e rafforzare le pretese del gestore.
Le contestazioni delle bollette debbono essere fatte oltre che tempestivamente devono essere accompagnate da prove tecniche e documentali. Ciò significa, incaricare subito un tecnico per controllare eventuali perdite occulte, fare foto, produrre relazioni, fatture di riparazioni ecc.. Senza queste iniziative, la semplice eccezione di consumo impossibile o eccessivo non è sufficiente in un giudizio.
La sentenza conferma che il rapporto tra il gestore e l’utente non si esaurisce nella fatturazione. Entrambe le parti devono comportarsi secondo correttezza e buona fede. Il gestore segnalando tempestivamente anomalie rilevabili e l’utente attivandosi per limitare i danni.
Pertanto, dalla sentenza di Cassazione n. 20540/2025 emerge che nei casi di consumi d’acqua anomali non esiste nessun automatismo a favore di una o dell’altra parte ma che la prova è distribuita tra le parti e che tutto deve essere documentato oltre che tempestivo.
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