Il fumo di sigaretta proveniente da balconi o finestre è illecito quando si propaga stabilmente nell’abitazione altrui oltre la normale tollerabilità
Il fumo di sigaretta proveniente da balconi o spazi comuni condominiali è stato inquadrato dalla giurisprudenza nell’ambito delle immissioni moleste ex art. 844 c.c. Non esiste un divieto generalizzato di fumare, ma il limite è rappresentato dalla soglia della normale tollerabilità, la cui violazione consente al condomino danneggiato di agire per la cessazione delle immissioni e il risarcimento del danno.
La questione del fumo di sigaretta in condominio rientra nella disciplina delle immissioni tra fondi, regolata dall’art. 844 c.c. che norma oltre agli odori anche le immissioni sonore. Secondo tale disposizione, il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, calore, rumori o esalazioni se non superano la soglia della normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.
Il diritto di proprietà, pertanto, incontra un limite nel rispetto dei diritti degli altri condomini. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che le immissioni devono rispettare il limite della normale tollerabilità (Cass. civ., n. 637/2000; n. 14576/2004; n. 6624/2012; n. 30071/2017). Tale limite deve essere valutato in concreto dal giudice di merito (Cass. civ., n. 10735/2001; n. 20447/2023).
Il rispetto di limiti normativi non esclude l’intollerabilità nei rapporti tra privati (Cass. civ., n. 1418/2006; n. 939/2011); rilevano intensità, frequenza e durata delle immissioni e il loro impatto sulla salute e sulla qualità della vita (Cass. civ., n. 8474/2015; n. 18810/2021); la valutazione è rimessa al giudice, che può avvalersi di CTU ma non è vincolato alle relative conclusioni (Cass. civ., n. 2203/2024). Tali principi sono stati ribaditi anche in sede più recente (Cass. civ., n. 1823/2023; n. 33966/2023; n. 31974/2023; n. 25192/2025; n. 10848/2020; n. 26715/2020; n. 19946/2019).
L’applicazione al fumo di sigaretta
Pur in assenza di pronunce di legittimità specificamente dedicate al fumo su balconi, la giurisprudenza riconduce anche tale fenomeno alla categoria delle immissioni.
È stato quindi affermato che il fumo passivo proveniente da balconi o finestre può risultare illecito quando si propaga stabilmente nell’abitazione altrui e costringe il vicino a modificare le proprie abitudini (ad esempio, tenere chiuse le finestre). Tutto ciò determina un pregiudizio alla salute o alla qualità della vita. In tali ipotesi, il superamento della soglia di tollerabilità legittima l’azione inibitoria e risarcitoria.
I giudici di merito hanno applicato i principi sopra richiamati anche alle immissioni derivanti da fumo di sigaretta: Corte d’Appello Roma, n. 4447/2022; Corte d’Appello Genova, n. 263/2019; Corte d’Appello Firenze, n. 1233/2021; Corte d’Appello Brescia, n. 536/2024; Tribunale Trieste, n. 436/2022; Tribunale Roma, n. 4158/2024; Tribunale Potenza, n. 87/2022; Tribunale Taranto, n. 1934/2022. Tali pronunce confermano che la valutazione deve essere effettuata caso per caso, verificando in concreto la sussistenza di immissioni intollerabili.
La normale tollerabilità costituisce un parametro elastico e relativo. Essa deve essere determinata considerando le condizioni dei luoghi, la destinazione degli immobili, le abitudini della popolazione e la sensibilità dell’uomo medio. Le immissioni sono illecite quando, per intensità e durata, arrecano un pregiudizio apprezzabile, anche in assenza di violazione di limiti tecnici.
La verifica della tollerabilità è rimessa al giudice di merito, il quale può avvalersi di consulenze tecniche d’ufficio. Prima del giudizio, la valutazione resta di parte e può essere supportata da perizie, rilievi e documentazione sanitaria, privi però di valore vincolante. In presenza di immissioni intollerabili, il condomino danneggiato può agire per ottenere la cessazione delle immissioni e conseguire il risarcimento del danno. Pertanto, il fumo su balconi o spazi comuni non è di per sé vietato, ma diventa illecito quando supera la soglia della normale tollerabilità, secondo una valutazione concreta rimessa al giudice.










