Le pubblicità sulle facciate sono un’opportunità economica sempre più frequente nelle città ma quali sono i limiti e le autorizzazioni neccessarie?
Attraversando le strade delle città italiane troviamo con sempre maggiore frequenza un nuovo elemento rispetto agli anni passati sui palazzi in fase di restauro o di manutenzione: l’utilizzo di ponteggi e facciate condominiali i come spazi per ospitare pubblicità. La motivazione è riconducibile alla sempre maggiore necessità da parte dei condomìni di trovare fonti economiche alternative per finanziare o almeno ridurre le spese necessarie per i lavori che sono necessari per la manutenzione dei fabbricati, sempre più vecchi e bisognosi di lavori. Diciamo subito che l’entità dell’incasso varia moltissimo e non è possibile farne una stima attendibile perché ci sono moltissime variabili da considerare, prima fra tutte la posizione dell’edificio. È ovvio che una facciata grande in centro a Milano o Venezia ha una visibilità infinitamente più alta rispetto a un palazzo periferico nella stessa città o in Comuni più piccoli. Inoltre influisce la durata, il periodo dell’anno in cui i cartelloni sono esposti, la grandezza della facciata e il cliente interessato. Certo è che nella grandi città gli incassi possono essere molto allettanti ma attenzione ai rischi e alle regole che spieghiamo qui di seguito perché le norme da seguire non sono poche e serve sempre un’autorizzazione comunale.
Purtroppo, non tutti gli edifici sono ritenuti idonei da parte delle società di pubblicità che si propongono o alle quali ci si rivolge in questi casi. Sono appetibili solo ed esclusivamente i fabbricati che per la loro collocazione presentano le caratteristiche idonee per gli scopi pubblicitari. Nei casi in cui il fabbricato in cui si effettueranno i lavori sia ritenuto idoneo e abbia questa opportunità bisogna attenersi a quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti in materia. Normativa articolata che coinvolge il diritto condominiale, i regolamenti comunali, la disciplina fiscale e in alcuni casi le norme di tutela del patrimonio culturale.
CHI DECIDE DI METTERE LA PUBBLICITÀ
L’amministratore di condominio non ha il potere decisionale di far installare alcun tipo di cartellone promozionale nelle parti condominiali, ma è sempre necessaria un’apposita delibera assembleare che autorizzi lo stesso a formalizzare un contratto finalizzato allo sfruttamento da parte di terzi degli spazi pubblicitari sui ponteggi o su parti condominiali.
La delibera deve essere adottata con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno un terzo del valore complessivo del condominio. In caso di lavori di manutenzione il contratto di sponsorizzazione non può superare la durata dei lavori stessi.
PUBBLICITÀ SENZA LAVORI EDILI
Esistono dei casi in cui ad alcuni condomìni per la loro particolare posizione strategica, soprattutto per la visibilità rispetto al flusso delle auto o per la loro presenza in luoghi di particolare interesse, anche in assenza di lavori di manutenzione è possibile collocare pannelli pubblicitari. Di solito vengono collocati su porzioni di pareti cieche (senza finestre o balconi) oppure sui lastrici solari condominiali se sono ben visibili dalla strada. In questi casi, se la durata dell’accordo è generalmente pluriennale, possono servire maggioranze diverse da quella sopra riportata.
La sola delibera assembleare non è comunque sufficiente affinché sia legittimI l’installazione dei pannelli, necessitano sempre le autorizzazioni amministrative da parte del Comune o dell’ente competente.
Tra gli adempimenti più frequenti rientrano la presentazione di una istanza o di una SCIA attraverso la quale si effettua una dichiarazione di inizio pubblicità agli uffici comunali, con l’indicazione del mezzo, della durata e dell’ubicazione oltre che il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità o dei canoni previsti.
La normativa italiana attribuisce ai Comuni un’ampia discrezionalità nella disciplina delle affissioni pubblicitarie e nella definizione delle modalità autorizzative e delle tariffe da pagare.
Generalmente le pratiche relative alle autorizzazioni comunali e i relativi costi vengono effettuati direttamente dalla società che propone e si occupa del reperimento e dell’installazione della pubblicità esonerando l’amministratore di condominio da tutte queste incombenze.
La concessione da parte del Comune di installare la pubblicità sui ponteggi non è automatica. In alcuni casi i regolamenti locali possono limitare o addirittura vietarne l’installazione per ragioni urbanistiche o paesaggistiche.
Quando l’edificio è sottoposto a tutela storico-artistica o paesaggistica, la normativa diventa ancora più stringente e in questi casi occorre avere il parere preventivo della Soprintendenza, che deve verificare la compatibilità con il valore artistico e storico dell’immobile.
In tutti i casi esaminati è superfluo ricordare che devono sempre essere rispettati tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle normative che l’installazione degli spazi pubblicitari potrebbe compromettere.
Inoltre, è bene ricordare che non può essere violato l’art. 23 del codice della strada che tratta della pubblicità sulle strade e sui veicoli al comma 11 che recita: “Chiunque violi le disposizioni presenti al presente articoli e quelle del regolamento è oggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 430 a € 1.731”.
IL DECORO DEL PALAZZO
Un ulteriore elemento da non trascurare riguarda il decoro architettonico dell’edificio dove si vorrebbero installare i pannelli pubblicitari. Al riguardo, la giurisprudenza ha più volte chiarito che l’installazione di cartelloni pubblicitari sulla facciata condominiale può essere contestata quando compromette l’estetica del fabbricato o altera la percezione architettonica del fabbricato.
Da ultimo ma non meno importante, i diritti dei singoli condòmini non possono essere violati dall’installazione dei pannelli pubblicitari. Ad esempio, qualora fosse limitata o impedita la visuale dalle finestre o dai balconi a seguito di queste installazioni è fondamentale che i diretti interessati lo autorizzino al fine di evitare inutili e costose azioni giudiziarie.
Anche il Ministero della Cultura stabilisce, al riguardo, delle linee guida da rispettare stabilendo che la superficie del messaggio pubblicitario non deve superare il 30% del telo di copertura del ponteggio. Solo un corretto equilibrio tra l’interesse economico del condominio, la salvaguardia dei diritti dei singoli condomini e la tutela dell’ambiente urbano ed architettonico consente di sfruttare queste opportunità senza incorrere in sanzioni amministrative o in contestazioni di varia natura.
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