Si possono mettere liberamente fiocchi sui portoni per le nascite? Quali sono le regole, buon senso e valore sociale di una tradizione ancora viva
L’arrivo di un bambino rappresenta uno dei momenti più significativi nella vita di una famiglia. In molte città italiane resiste una tradizione semplice ma carica di significato quando viene alla luce un nuovo bimbo o una bimba. Una delle manifestazioni di felicità dei componenti della famiglia consiste nell’apporre un fiocco per la nascita del nuovo arrivato al portone di casa e all’ingresso del palazzo per annunciare a tutti il nuovo arrivato (fiocco azzurro) oppure la nuova arrivata (fiocco rosa).
Questo atto di gioia che un papà, un nonno o un qualsiasi altro componente della famiglia, soprattutto in un contesto storico come il nostro nel quale le nascite si sono ridotte drasticamente, non è da tutti visto di buon grado e potrebbe creare dei conflitti in ambito condominiale. Uno dei nostri lettori proprio per questo motivi ci ha fatto una semplice domanda: ogni condomino può collocare liberamente il fiocco oppure servono autorizzazioni? Esistono limiti? La risposta, come spesso accade in ambito condominiale, richiede equilibrio tra diritti individuali, rispetto delle parti comuni e buon senso.
Il portone d’ingresso alla propria abitazione è una parte privata e qui non esistono limitazioni specifiche per poter apporre temporaneamente il fiocco per comunicare la nascita del nuovo componete della famiglia.
In ambito condominiale, invece, il portone d’ingresso, salvo diversa previsione nei titoli di proprietà, è normalmente una parte comune dell’edificio condominiale ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, in quanto destinata all’uso e al servizio di tutti i condomini.
Questo sta a significare che ogni singolo condomino può utilizzare il bene comune nel rispetto di quanto prevede l’art. 1102 del c.c., secondo il quale ogni condomino può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione, non ne impedisca un pari uso ad altri condomini, non arrechi danni, non comprometta la sicurezza o il decoro del fabbricato.
Se vengono applicati questi principi, un fiocco di nascita di dimensioni contenute, collocato temporaneamente e senza arrecare danni, rientra normalmente in un uso tollerabile e conforme alla destinazione del bene.
Nella pratica quotidiana un fiocco di nascita apposto per alcuni giorni o qualche settimana all’ingresso del palazzo viene considerato una manifestazione lecita e socialmente anche apprezzata.
Si tratta di un allestimento temporaneo, non invasivo, privo di finalità commerciali, collecato a un evento familiare positivo che viene normalmente accettato dalla comunità in cui viviamo anche se per convivenza civile.
In assenza di divieti specifici difficilmente una simile iniziativa può essere vista come un abuso della cosa comune. Ciò non significa, però, libertà assoluta.
Esistono delle limitazioni nelle quali l’apposizione del fiocco può creare dei problemi legittimi. Facciamo alcuni esempi per rendere più esplicite queste limitazioni:
- Se il fiocco viene fissato con chiodi, colle abrasive, trapani, nastri che rovinano il legno o la verniciatura del portone;
- Un addobbo troppo voluminoso che può essere di intralcio;
- In edifici di particolare pregio storico o estetico, soprattutto con facciate vincolate o portoni monumentali, possono essere richieste maggiori cautele;
- Se esiste nel regolamento condominiale contrattuale delle specifiche limitazioni sugli addobbi delle parti comuni.
L’amministratore, in casi simili, dovrebbe agire con misura. Non ogni fiocco di nascita richiede diffide, richiami o comunicazioni formali. Il compito dell’amministratore è anche quello di preservare la serenità tra i condomini evitando inutili situazioni di tensione e conflitti.
L’intervento dell’amministratore è essenziale solo in casi di danni materiali alla cosa comune, violazioni del regolamento, rischi per la sicurezza o l’accessibilità al portone e nei casi di contestazioni fondate provenienti da più condomini.
In assenza di tali situazioni non deve essere adottato un approccio rigido che rischierebbe di trasformare un evento lieto in una controversia spropositata.
In ogni caso, al di là del profilo giuridico quello che assume rilevanza e merita riflessione è quello sociale. I condomini che vivono oggi in un condominio, a differenza del passato, soffrono spesso di anonimato, distacco e rapporti limitati al minimo indispensabile. Spesso gli stessi abitanti dello stesso pianerottolo non si conoscono o si sono solo visti di sfuggita. Il fiocco di nascita rappresenta invece un piccolo segnale di comunità, ricorda a tutti noi che dietro ogni porta vivono delle persone, una piccola o grande famiglia, ci sono delle storie. Un fiocco sul portone può rendere più umani gli spazi comuni, favorire le relazioni tra vicini rendendoli più cordiali.
Un fiocco può trasmettere un messaggio positivo, creare un senso di appartenenza, ricordare che il condominio non è solo un luogo in cui andare a dormire, un insieme di tabelle millesimali necessarie per dividere equamente le spese. In un’epoca di rapporti sempre più impersonali, questi piccoli ma significativi gesti d’amore, mantengono un valore simbolico importante per tutta la comunità.
Nella generalità dei casi, per un addobbo temporaneo, modesto e rispettoso degli altri, non è necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell’amministratore o dell’assemblea.
Resta consigliabile agire con correttezza avvisando l’amministratore, scegliere materiali non invasivi e limitare la durata a poche settimane e quando si rimuove il fiocco lasciare tutto pulito.
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