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Home Normativa

(E OBBLIGHI PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI E DELLE AGEVOLAZIONI)

Novembre 15, 2024
in Normativa
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Teamwork brainstorm young professional team concept. Happy multiracial coworkers cooperating working together at office meeting. Diverse colleagues discussing project ideas editing documentation

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Gli ultimi mesi dell’anno rappresentano il termine ultimo per fruire di alcuni benefici in tema di lavoro in quanto le agevolazioni in vigore non sempre vengono rinnovate l’anno successivo. I datori di lavoro per non perdere queste opportunità devono valutare la possibilità di anticipare eventuali assunzioni agevolate o stabilizzare eventuali contratti in essere a tempo determinato.

Nell’anno in corso le agevolazioni in scadenza riguardano le assunzioni di giovani under 36, le donne svantaggiate e i Neet (le persone inattive che non rientrano né tra i lavoratori né tra gli studenti). Nel dettaglio riepiloghiamo le agevolazioni previste:

GIOVANI

Per i giovani under 36 le agevolazioni riguardano le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni dei contratti in essere a tempo determinato in indeterminato: l’esonero spetta a tutti i lavoratori che non siano mai stati occupati in precedenza con un contratto a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa,  l’agevolazione consiste in un esonero totale dei contributi Inps a carico del datore di lavoro per 36 mesi (l’agevolazione sale a 48 mesi per le regioni del Sud Italia) nel limite  annuo di ottomila euro.

DONNE

Per l’assunzione di donne lavoratrici l’agevolazione prevista dal 1/01/2023 al 31/12/2023 riguarda l’esonero contributivo del 100% dei contributi nel limite massimo di ottomila euro su base annua e riguarda le donne in possesso dei seguenti requisiti:

almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego retributivo da almeno 24 mesi;

qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi con residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi europei.

qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi che svolgono professioni o attività lavorativa in settori economici caratterizzati da una marcata disparità di genere (la disparità uomo -donna deve superare almeno il 25% la disparità media uomo donna).

NEET

Per quanto riguarda l’incentivo dei giovani Neet, è stato introdotto dal dl n. 48/2023 convertito nella legge 85/2023. I soggetti interessati non devono aver compiuto il trentesimo anno di età, non lavorano e non devono frequentare corsi di studi o di formazione, devono essere registrati nel Programma Operativo Nazionale “Occupazione Giovani”. La misura prevede per 12 mesi un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Le assunzioni dovranno essere a tempo indeterminato anche in somministrazione e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

Per poter fruire di questi incentivi è importante ricordare che è necessario rispettare specifiche norme che riguardano diversi aspetti. Vediamo quali nel dettaglio:

La regolarità contributiva (DURC) nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, con riferimento sia ai versamenti di contributi e premi che alla corretta trasmissione dei dati agli enti deputati al rilascio di detta certificazione. Le regole per il rilascio della regolarità contributiva sono state disciplinate dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e prevedono la verifica dei versamenti dovuti dall’impresa, concernenti tutte le gestioni previdenziali afferenti, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui è effettuata la verifica. Ai fini del rilascio del documento si evidenzia che sussiste la regolarità anche in caso di: rateizzazioni concesse da Inps, Inail e Casse edili ovvero dagli agenti della riscossione; sospensione dei versamenti concessi in forza di disposizioni di legge; crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito; crediti in fase amministrativa in pendenza di contezioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza; crediti affidati all’agente della riscossione e sospesi ovvero per i quali sia pendente un ricorso giudiziario.

Il rispetto dei Ccnl nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali dove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavorativi maggiormente rappresentativi a livello nazionali. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 9 del 10 settembre 2019, ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai benefici normativi e contributivi conseguenti al rispetto della contrattazione collettiva da parte del datore di lavoro (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006).  l Ministero del Lavoro precisa, che il “rispetto” dei contratti collettivi riguarda non soltanto la parte economica ma anche la parte cosiddetta normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali e che riguardano la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso, il rispetto della fruizione delle ferie etc.

Con i successivi interventi del legislatore sono stati previsti ulteriori limiti che precludono l’accesso alle agevolazioni contributive nel caso in cui l’assunzione abbia alcune caratteristiche particolari, nel dettaglio:

• vige obbligo al rispetto della norma legata al collocamento obbligatorio (art3 L.12/3/99 n 68);

• nel caso in cui l’assunzione costituisca l’attuazione di un obbligo preesistente;

• violi il diritto di precedenza;

• sia effettuata in sedi coinvolte da sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;

• sia riferibile ad un lavoratore licenziato nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;

• ove previsto, sia legata alle regole sull’incremento occupazionale netto;

• nel caso in cui la fruizione dell’incentivo sia legata al cosiddetto incremento occupazionale netto il calcolo dovrà essere effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, escludendo dalla base di computo i lavoratori che abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

di Marina Parente, Consulente del lavoro
marinaparente@studiomparente.it

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