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INQUILINI MOROSI E ALTRI DEBITORI, QUALE STRADA CONVIENE PERCORRERE?

Settembre 27, 2024
in Normativa
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Molto spesso non è sufficiente veder riconosciute dall’autorità giudiziaria le proprie ragioni ed i propri crediti per essere sicuri automaticamente di ottenere le somme che spettano, poiché non è affatto certo che il debitore voglia pagare spontaneamente a seguito dell’emissione e della notifica del provvedimento che lo condanna al pagamento come ad esempio una sentenza o un decreto ingiuntivo. Accade molte volte infatti che anche con un titolo che riconosce un credito, si è costretti ad intraprendere un altro giudizio, denominato di esecuzione, per ottenere quello che legittimamente spetta. 

L’esecuzione di una sentenza o di un decreto ingiuntivo attraverso il pignoramento immobiliare (ad esempio, di un appartamento o un box) o il pignoramento mobiliare (ad esempio dell’arredamento di un negozio) o il pignoramento presso terzi (ad esempio di un conto corrente bancario, di uno stipendio o di una pensione), è finalizzata ad incassare le somme dovute dal debitore. Il pignoramento immobiliare è sovente molto costoso e richiede molto tempo mentre il secondo tipo di pignoramento, quello mobiliare, risulta spesso poco vantaggioso in termini di rientro economico attraverso la vendita delle cose pignorate. Per questi motivi il pignoramento presso terzi è la strada che più spesso si consiglia a chi vuole ottenere le somme dovute e riconosciute dal giudice perché è il procedimento più veloce ed efficace. 

Il problema che si pone in questo caso, però, è l’individuazione dei conti correnti, dello stipendio o della pensione da pignorare. Infatti, se è molto facile individuare le proprietà immobiliari di un soggetto attraverso una visura presso il catasto o la conservatoria, non è mai facile né immediato venire a sapere in quale istituto di credito il debitore ha il proprio conto corrente, oppure da chi è stipendiato o da quale ente di previdenza percepisce la pensione. A rendere questa ricerca più puntuale e precisa ci ha pensato il legislatore che con il decreto legge del 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n.162) ha introdotto nel codice di procedura civile l’articolo 492 bis, che permette al creditore, dopo aver notificato al debitore il titolo, e trascorsi dieci giorni dalla notifica dell’atto di precetto di pagamento, a chiedere al presidente del tribunale territorialmente competente l’autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche delle informazioni contenute nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, dell’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali. 

Ciò significa che, una volta notificato al debitore il titolo e l’atto di precetto di pagamento e trascorsi dieci giorni senza ottenere il pagamento delle somme dovute, il creditore può, tramite il proprio difensore, depositare presso il tribunale competente un’istanza ex art. 492 bis del codice di procedura civile per richiedere l’autorizzazione ad ottenere le informazioni, inerenti il debitore, contenute nelle banche dati suddette. 

Solitamente il tribunale emette il provvedimento che accoglie l’istanza (naturalmente se ci sono i presupposti) in poco più di una settimana. Il procedimento, oltre ad essere rapido, è anche particolarmente economico, dovendo il creditore versare un contributo unificato di soli € 43,00, oltre naturalmente ai compensi del difensore. Il provvedimento di accoglimento deve essere poi notificato, a cura del difensore, alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente che, dopo aver quantificato e richiesto al creditore il versamento dei tributi speciali dovuti per la ricerca (mediamente poche decine di euro), provvede ad inviare un report dettagliato nel quale sono indicati, ad esempio, i conti correnti del debitore, la presenza di cassette di sicurezza, i rapporti presso sgr, i contratti di locazione di immobili, le pensioni con la quantificazione esatta delle somme percepite, gli stipendi con l’ammontare versato dal datore. Risulta, dunque, estremamente più semplice determinare con esattezza i terzi destinatari del pignoramento, con, quindi, superiori probabilità di vedere soddisfatto il proprio credito.
© Riproduzione riservata 

di Immacolata Del Pezzo Avvocato 

i.delpezzo@personaegiustizia.it 

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