Il Tribunale di Genova stabilisce che la ditta di manutenzione risponde del guasto all’ascensore solo in caso di prova concreta di inadempimento, in caso contrario risponde il condominio
Quando un ascensore condominiale si blocca improvvisamente o presenta un guasto durante la corsa, il primo pensiero di chi subisce un danno è spesso rivolto alla ditta incaricata della manutenzione. Ma la responsabilità del manutentore non è automatica. Lo ha ribadito il 3 febbraio scorso il Tribunale di Genova con la sentenza n. 460, chiarendo che il semplice affidamento della manutenzione dell’impianto a un’impresa specializzata non trasferisce su quest’ultima la custodia dell’ascensore né la rende automaticamente responsabile verso i terzi danneggiati.
Il caso deciso dal Tribunale di Genova
La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento proposta da un condomino che sosteneva di aver subito lesioni personali a causa del malfunzionamento dell’ascensore condominiale. Secondo quanto dedotto in giudizio la cabina avrebbe avuto un movimento anomalo e improvviso, l’impianto si sarebbe arrestato bruscamente, il condomino sarebbe rimasto bloccato all’interno dell’ascensore. L’attore ha quindi chiesto il risarcimento dei danni al condominio, che a sua volta ha chiamato in causa la società manutentrice dell’impianto, domandandone la manleva.
Il Tribunale ha ricordato che l’ascensore costituisce parte comune dell’edificio e che il condominio, in quanto custode del bene, risponde dei danni cagionati dal suo malfunzionamento ai sensi dell’art. 2051 c.c.. La norma stabilisce infatti che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Secondo il giudice genovese, il contratto di manutenzione non trasferisce la disponibilità materiale del bene, non attribuisce al manutentore la custodia dell’impianto e soprattutto non libera il condominio dalla responsabilità verso utenti e condomini. Pertanto, resta il condominio il soggetto primariamente responsabile dei danni provocati dall’ascensore comune.
La sentenza precisa però che la responsabilità del manutentore può sussistere, ma solo se viene provato uno specifico inadempimento contrattuale causalmente collegato al danno.
In particolare, occorre dimostrare:
- quale obbligo manutentivo gravasse sulla ditta;
- quale violazione concreta sia stata commessa;
- che proprio tale omissione o negligenza abbia causato il sinistro.
Nel caso di specie, tale prova non è stata raggiunta, con conseguente rigetto della domanda proposta contro la società manutentrice. Il tribunale ha infatti rilevato l’assenza di elementi idonei a dimostrare le omissioni nei controlli periodici, le carenze manutentive specifiche e il nesso causale tra attività del manutentore e danno lamentato.
La decisione può essere sintetizzata nel seguente principio: la ditta incaricata della manutenzione dell’ascensore condominiale non risponde automaticamente dei danni derivanti dal malfunzionamento dell’impianto; il condominio, quale custode della cosa comune, resta responsabile ex art. 2051 c.c., salvo successiva prova dell’inadempimento del manutentore.
Le conseguenze pratiche per gli amministratori di condominio
La sentenza offre indicazioni operative molto rilevanti per gli amministratori che Il contratto di manutenzione non basta a escludere responsabilità. Affidare l’impianto a una ditta specializzata non esonera il condominio dalle responsabilità verso i terzi. Serve vigilanza documentale costante. Occorre conservare il libretto dell’impianto, i verbali di verifica periodica, i rapporti di intervento e le segnalazioni di guasti e richieste di intervento.
La rivalsa contro il manutentore richiede prova rigorosa. Per agire efficacemente contro la ditta non basta allegare il guasto: serve dimostrare uno specifico inadempimento tecnico.
Esempio pratico
Si pensi al caso in cui un condomino rimanga ferito per il blocco improvviso dell’ascensore se non emerge alcuna omissione specifica della manutentrice, risponderà il condominio ex art. 2051 c.c.. Se invece si prova che la ditta aveva omesso controlli obbligatori o ignorato anomalie segnalate, potrà essere chiamata a rispondere del danno.
Con la sentenza n. 460/2026 il Tribunale di Genova conferma un principio di grande rilievo nella gestione condominiale: la manutenzione affidata a terzi non trasferisce automaticamente la responsabilità dell’ascensore dal condominio al manutentore. La ditta manutentrice risponde solo in presenza di prova concreta di un proprio inadempimento, mentre il condominio continua a essere il custode dell’impianto e, come tale, il primo soggetto tenuto a risarcire i danni causati dal bene comune.
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