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CTU e periti: da marzo 2026 scatta la conferma biennale dell’iscrizione

Marzo 5, 2026
in Normativa
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ctu periti
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Tutte le regole e gli adempimenti che periti, CTU e professionisti devono rispettare e quali rischi si corrono

Dal 2026 il sistema nazionale telematico degli elenchi dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU) e dei periti entra pienamente a regime. Dopo il superamento degli albi cartacei dei singoli tribunali, si apre infatti la prima scadenza operativa rilevante: la conferma biennale dell’iscrizione. Non si tratta di un passaggio formale. La mancata conferma nei termini previsti comporta la cancellazione dall’elenco nazionale e, di conseguenza, l’impossibilità di ricevere incarichi giudiziari fino a nuova iscrizione.

LA RIFORMA: DAL SISTEMA LOCALE AL REGISTRO NAZIONALE TELEMATICO

La riforma prende avvio con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che ha ridisegnato l’organizzazione del processo civile e ha previsto l’istituzione di elenchi nazionali telematici per gli ausiliari del giudice (CTU nel processo civile e periti nel processo penale). Le modalità operative sono state poi definite dal decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 109, che disciplina i requisiti di iscrizione, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di permanenza, la sospensione e la cancellazione, gli obblighi di aggiornamento periodico.

Il passaggio è sostanziale da una gestione frammentata presso i singoli tribunali si è passati a un archivio unico nazionale, digitale e costantemente aggiornato, con l’obiettivo di garantire uniformità dei requisiti, maggiore trasparenza e migliore selezione qualitativa degli iscritti.

IL PASSAGGIO DEL 2024 E LA PRIMA SCADENZA È ENTRO LA FINE DI MARZO DEL 2026

Nel 2024 tutti i professionisti già iscritti ai precedenti albi hanno dovuto presentare una nuova domanda tramite la piattaforma ministeriale. Non si è trattato di una migrazione automatica, ma di una vera e pro-pria reiscrizione nel nuovo sistema.

Chi ha completato la procedura nel 2024 dovrà ora effettuare la prima conferma biennale entro il 2026, secondo la decorrenza registrata nel sistema informatico. Da quel momento, la conferma diventerà un adempimento periodico ogni due anni.

COSA SIGNIFICA “CONFERMARE” L’ISCRIZIONE

La conferma non equivale a una nuova iscrizione. È una dichiarazione con cui il professionista attesta il permanere dei requisiti previsti dal DM 109/2023, tra cui la regolare iscrizione all’ordine o collegio professionale, l’assenza di condanne penali rilevanti ai fini dell’iscrizione, l’assenza di provvedimenti disciplinari o situazioni ostative, la permanenza dei requisiti di onorabilità e idoneità previsti dalla normativa.

Il sistema si fonda sull’autocertificazione, con responsabilità personale del dichiarante ai sensi della normativa sulle dichiarazioni sostitutive, ferma restando la possibilità di controlli successivi da parte dell’autorità competente.

COME SI EFFETTUA LA CONFERMA

La procedura è esclusivamente telematica e si svolge tramite il portale del Ministero della Giustizia dedicato agli elenchi nazionali “Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari”.

In sintesi, il professionista deve:

  1. accedere con identità digitale (SPID o altro sistema previsto);
  2. selezionare la propria iscrizione attiva;
  3. verificare e aggiornare i dati anagrafici e professionali;
  4. compilare e trasmettere l’autodichiarazione sul permanere dei requisiti;
  5. completare l’invio e conservare la ricevuta digitale rilasciata dal sistema.

La ricevuta costituisce prova dell’avvenuto adempimento. È importante distinguere i costi: il contributo di 168 euro (imposta di bollo) è previsto per la domanda di iscrizione, non per la semplice conferma biennale.

COSA ACCADE IN CASO DI MANCATA CONFERMA

La mancata conferma entro i termini comporta la cancellazione dall’elenco nazionale. Dal punto di vista pratico, il professionista non potrà essere nominato dal giudice, non risulterà tra gli iscritti attivi nel registro nazionale, dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione per rientrare, con i relativi tempi istruttori.
Esempio concreto: un tecnico che venga individuato per un incarico ma risulti cancellato per mancata conferma non potrà essere designato, anche se in precedenza aveva operato regolarmente come CTU.

La riforma ha trasformato l’iscrizione da posizione sostanzialmente stabile e indefinita a posizione soggetta a verifica periodica. Per chi opera in modo continuativo come CTU o perito, la conferma biennale deve essere programmata con la stessa attenzione riservata all’assicurazione professionale, alla formazione continua obbligatoria, alla regolarità dell’iscrizione all’Ordine.

Non è solo un adempimento amministrativo, ma una condizione essenziale per garantire continuità operativa, affidabilità e credibilità istituzionale in un sistema giudiziario sempre più orientato alla qualità e alla tracciabilità degli ausiliari.

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Manlio Amadio
Manlio Amadio Architetto
manlioamadio.architetto@gmail.com
Tags: Aperturaarchitetturaperizia fonometrica

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