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Home Problemi condominiali

Devo comprare un appartamento ma l’amministratore non invia i documenti

Ottobre 3, 2025
in Problemi condominiali
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DOMANDA

Devo acquistare un appartamento in condominio per il quale ho già fatto la proposta di acquisto ed ho fatto richiesta all’amministratore di inviarmi gli ultimi tre verbali di assemblea e i rendiconti degli ultimi due anni. Questo signore non mi ha neanche risposto e l’affare potrebbe saltare. Cosa posso fare per sapere se l’appartamento che dovrò acquistare è indebitato con il condominio? 

Premettiamo che ad ogni richiesta è opportuno che ci sia sempre una risposta, anche se di diniego di quanto richiesto. L’amministratore del condominio non può fornire a terzi, qual è lei in questo momento, la documentazione da richiesta. Allo stato attuale non è uno dei proprietari e fornendo anche una parte dei documenti l’amministratore violerebbe la privacy degli altri condomini. 

Neanche con la stipula di una promessa di vendita, che ha effetti esclusivamente tra le parti e mai nei confronti dei terzi, si può ottenere qualcosa. I diritti nei confronti del condominio, così come i doveri, nascono solo al momento del trasferimento effettivo della proprietà. Fino a quel momento l’acquirente non ha alcun diritto e nulla può ottenere dall’amministratore di condominio. 

La documentazione da visionare, prima del trasferimento della proprietà, potrà essere richiesta solo al venditore, che se reputerà opportuno fornirla all’acquirente si assumerà in proprio la responsabilità della diffusione dei dati privati degli altri componenti della compagine condominiale. 

L’amministratore è tenuto a fornire al venditore, mai all’acquirente, la c.d. “liberatoria” che dovrà essere presentata in sede di stipula notarile. 

In tale documento sarà riportata la regolarità o meno del condomino che ne fa domanda sullo stato dei pagamenti richiesti dall’amministrazione a tale data e, se richiesto, sullo stato dei giudizi in corso. 

L’acquirente sarà sempre obbligato nei confronti del condominio, nonostante la liberatoria ottenuta, per tutte le spese relative all’anno corrente e a quello precedente, come previsto dalle norme del codice civile, ma non per le controversie giudiziarie sorte prima dell’acquisto che faranno capo sempre al venditore.  

© Riproduzione riservata

di Battista Praino Amministratore 

direzionerivista@condominiozeroproblemi.it 

Tags: immobiliare

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