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Si può tenere l’assemblea condominiale in un Comune diverso da quello dove si trova il condominio?

Aprile 22, 2025
in Normativa
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Si può tenere l’assemblea condominiale in un Comune diverso da quello dove si trova il condominio?
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Il Tribunale di Messina, sezione prima, con la recente sentenza n. 179 del 31.01.2025 ha deciso che è legittimo convocare l’assemblea condominiale in un Comune diverso da quello dove si trova l’edificio, a condizione che il luogo scelto sia idoneo, riservato, comodo e facilmente accessibile. ​

La questione trae origine da tre condòmini che hanno impugnato una delibera assembleare eccependo l’inidoneità del luogo di riunione in quanto non consentiva la presenza di tutti i condòmini essendosi la stessa tenuta nel territorio di un comune diverso da quello nel quale insisteva lo stabile. Perciò chiedevano che venisse dichiarata annullata o nulla. Nel caso esaminato, l’assemblea si è svolta in uno studio professionale in un comune vicino, rispettando questi requisiti. ​Si costituiva in giudizio il condominio in persona dell’amministratore pro tempore sostenendo che il luogo in cui si era tenuta l’assemblea non costituiva un valido motivo di impugnazione.

Secondo Il Tribunale di Messina l’asserita inidoneità del luogo di riunione, è stata ritenuta pienamente infondata. Il codice civile, infatti, non precisa il luogo in cui deve svolgersi l’assemblea condominiale, stabilendo l’art. 66 disp. att. c.c. solo che l’avviso di convocazione debba contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. La giurisprudenza è, di conseguenza, intervenuta più volte sul punto, individuando taluni requisiti che il luogo scelto per la riunione deve rispettare al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile, quali l’idoneità fisica e morale dello stesso, la certezza, l’accessibilità, l’adeguatezza, la riservatezza e la comodità. Nell’osservanza di tali principi, i giudici di merito hanno ammesso (v., tra le altre, Corte App. dell’Aquila, sent. n. 1531/2019) che le riunioni possano tenersi anche al di fuori del Comune ove è ubicato il condominio e che, in tali casi, è onere del condomino impossibilitato a partecipare a causa della fissazione della riunione in un luogo troppo distante a dover provare, in concreto, tale assoluta impossibilità, anche considerata la facoltà di cui dispongono i condomini di far ricorso allo strumento della delega. Con riferimento al caso in esame, il luogo scelto dai condomini per la riunione rispecchia pienamente le sopracitate condizioni di idoneità, trattandosi di uno studio professionale che, in quanto tale, garantisce certamente i requisiti di certezza e riservatezza e che, pur trovandosi al di fuori del Comune su cui sorge l’edificio condominiale, è collocato in un Comune limitrofo della medesima provincia e risulta facilmente raggiungibile e, pertanto, adeguato e facilmente accessibile.

La legge non specifica il luogo dell’assemblea, lasciando la decisione a chi la convoca, a meno che il regolamento condominiale non indichi diversamente. La giurisprudenza ha stabilito che il luogo deve essere preferibilmente nel Comune del condominio, idoneo a garantire la partecipazione di tutti i condòmini e l’ordinato svolgimento della riunione, oltre a riservatezza e salubrità. ​ In mancanza di regole specifiche, l’amministratore ha libertà nella scelta del luogo, ma i condòmini che non possono partecipare devono dimostrare concretamente l’impossibilità di farlo, considerando anche l’opzione della delega. ​

Leggi tutti gli articoli della sezione Normativa

Di Rossella Ceccarini, avvocato
info@studiolegalececcarini.com

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