Spesso il vicino è solo in minima parte responsabile dei rumori che possono propagarsi in maniera non consona per difetti strutturali dell’edificio. Come si identificano e chi ne risponde?
Una dei temi maggiormente affrontati in materia condominiale è da sempre rappresentato dai rapporti tra i vari condomini e nello specifico dei disturbi che alcuni provocano ad altri. Il più delicato è rappresentato dai rumori.
Passi notturni con scarpe non adeguate, sciacquoni con scarichi rumorosi, mobilio trascinato, televisori e radio ad alto volume, porte sbattute, ascensori che vibrano, si trasformano spesso in motivi di tensione e di conflitto. La prima cosa che fa il condomino esasperato è quella di rivolgersi all’amministratore, il quale cerca di fare da tramite per mantenere buoni rapporti con tutti, però, chi lamenta il disagio ha la sensazione che “non si faccia mai abbastanza”.
Molto spesso, però, la realtà è più complessa e coinvolge non solo il condomino vicino di casa che provoca il rumore ma anche norme tecniche, responsabilità giuridiche ed equilibri relazionali. La capacità di comprendere oggettivamente quando si è di fronte a un comportamento poco consono del vicino e quando, invece, il problema del rumore nasce da un difetto dell’edificio stesso fa tutta la differenza nei rapporti fra vicini.
LE NORME CHE TUTELANO IL DIRITTO AL RIPOSO
L’art. 32 della costituzione sancisce la salute come diritto fondamentale dell’individuo e pertanto la tutela del rumore, che vi rientra pienamente, non rappresenta una semplice questione di buon senso, ma è un diritto riconosciuto.
Le norme di riferimento in materia sono la legge quadro 447/1995 che disciplina l’inquinamento acustico e il successivo Dpcm del 5 dicembre 1997 stabilisce i requisiti acustici minimi degli edifici. Infine, il codice civile all’art. 844 disciplina le immissioni intollerabili, oltre alle norme sui vizi costruttivi e sulle responsabilità. Dall’applicazione delle sopraccitate norme emerge che il confort acustico non rappresenta un lusso, ma è uno standard minimo da garantire negli edifici.
L’isolamento acustico non è un dettaglio costruttivo, ma una condizione essenziale per la vita serena in condominio. Non tutti i rumori sono uguali ed è opportuno chiamarli ognuno con il suo nome specifico. Infatti, dobbiamo distinguerli in:
- Rumori aerei (voci, musica e televisori);
- Rumori da calpestio (passi, trascinamento mobili, caduta di oggetti);
- Rumori da impianti (ascensori, autoclavi, scarichi, caldaie, tubazioni riscaldamento centralizzato);
- Rumori esterni (traffico, attività commerciali).
La differenza fondamentale non è di natura tecnica ma giuridica; infatti, bisogna capire se il rumore è la causa di un comportamento del vicino di casa oppure una carenza costruttiva dell’edificio. Dall’individuazione della causa scatenante dipende la responsabilità. Se il rumore dipende dall’uso eccessivo di uno strumento musicale, da feste frequenti o da continue liti familiari, la sua applicazione è senz’altro l’art. 844 del codice civile, che vieta le immissioni oltre la normale tollerabilità.
Il giudice è chiamato a valutare fattori come l’intensità del rumore, la durata, gli orari in cui si manifesta e il contesto abitativo. Il solo dare fastidio non è sufficiente, ma bisogna dimostrare che si supera la soglia della normale tollerabilità. Mentre se il problema è rappresentato da un difetto costruttivo dell’edificio la situazione è molto diversa.
LE RESPONSABILITÀ GIURIDICHE DEI RUMORI
In questo caso se non sono stati rispettati i requisiti acustici previsti dal Dpcm 5 dicembre 1997 si può essere in presenza di un vizio costruttivo e le responsabilità non possono essere attribuite al vicino di casa rumoroso ma ad altri soggetti (impresa costruttrice, progettista, direttore dei lavori, condominio nei casi provenienti da parti comuni, o dal venditore per eventuali vizi occulti).
In entrambi i casi, un ruolo determinante è fornito da una perizia fonometrica che ci fornisce una prova tecnicamente valida. La perizia deve essere eseguita da un tecnico esperto in acustica ambientale che ha i requisiti di legge. Le rilevazioni, per avere rilevanza in sede giudiziaria devono essere oggettive, devono prevedere la misurazione dei rumori ambientali, di quelli residui, va effettuato poi il confronto fra i due valori per accertare se vengono superati i limiti di legge.
Solo successivamente un giudice può disporre l’eventuale eliminazione del vizio e conseguenze come una riduzione del prezzo di vendita o il risarcimento del danno. L’amministratore di condominio non essendo un tecnico esperto in acustica e neppure un giudice può fare poco se non gestire al meglio la situazione richiamando il condomino rumoroso al rispetto delle regole del vivere civile e al regolamento di condominio.
Nei casi più gravi effettuare un richiamo formale e successivamente portare la problematica all’attenzione dell’assemblea di condominio per consentirle di deliberare sulle parti comuni. Non può assolutamente intervenire su parti private o sostituirsi al giudice, né tantomeno effettuare lavori su parti comuni per ridurre l’acustica senza autorizzazione dell’assemblea.
Come sempre la prevenzione e il dialogo sono fondamentali per la soluzione dei conflitti in condominio. Prima di arrivare ad un contenzioso nei casi di rumori persistenti bisogna tentare di risolvere pacificamente il problema con strumenti oggettivi.
In molti casi le controversie tra condomini nascono da valutazioni soggettive e da percezioni non supportate da dati oggettivi. Conoscere i propri diritti, e i propri doveri, rappresenta il primo passo per cercare di trasformare un potenziale conflitto tra condomini in una soluzione condivisa da tutti.
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